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Quando e dove i beneficiari residenti all'estero devono presentare il modulo “Certificato di esistenza in vita”?

I beneficiari di prestazioni pensionistiche e di invalidità, residenti all'estero, devono una volta l'anno presentare all’Istituto il certificato di esistenza in vita tenendo conto del comma 3 dell'Articolo 120 ZPIZ-2 che deve essere approvato dall'autorità nazionale o amministrativa competente del Paese di residenza o dell’ente pensionistico straniero.

A tal fine l'Istituto ai beneficiari che vivono all’estero e da cui non riceve i dati con lo scambio elettronico degli aventi diritto all’assicurazione pensionistica all’estero, una volta l'anno invia all’indirizzo di residenza il “Certificato di esistenza in vita” che i beneficiari sono tenuti a compilare debitamente, farlo autenticare e rispedire l’originale all’Istituto.

Ai beneficiari che vivono nei Paesi della ex Jugoslavia, l’Istituto trasmette i moduli in genere nel mese di novembre e i beneficiari li devono restituire all’Istituto entro il mese di gennaio dell’anno solare seguente; invece a tutti gli altri beneficiari che vivono in altri Paesi l’Istituto invia tale modulo nel mese di aprile e i beneficiari lo devono restituire entro il mese di giugno dello stesso anno solare.

Se per qualsiasi motivo il beneficiario non ha ricevuto per posta il modulo “Certificato di esistenza in vita”, lo può ottenere attraverso il sito web dell’Istituto nella finestra Pagamento delle pensioni – moduli bilingue "Certificato di esistenza in vita" e "Dichiarazione del pensionato".

Se l'Istituto non riceve in tempo il Certificato di esistenza in vita, l'istituto tenendo conto del comma 4 dell'Articolo 120 ZPIZ-2 sospende momentaneamente il pagamento della pensione fino al ricevimento del certificato richiesto.

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