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Assicurazione pensionistica e di invalidità

Sull’assicurazione pensionistica e di invalidità

L’assicurazione pensionistica e di invalidità ha una lunga tradizione in Slovenia, infatti, le sue origini risalgono alla fine del 19 esimo secolo. Poiché questo Paese nel passato aveva fatto parte di altri Paesi, non si era mai verificata prima una regolamentazione giuridica autonoma in questo settore, bensì vigevano in Slovenia le normative dei Paesi di cui ogni volta faceva parte.

L’assicurazione pensionistica e di invalidità stabilita dalla Legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità, nel marzo del 1992, rappresenta la prima regolazione giuridica indipendente del suo genere della Repubblica di Slovenia. Questa Legge è stata significativamente modificata e completata nel 1996 e nel 1998, mentre alla fine del 1999 è stata legalizzata una nuova regolazione giuridica per l’assicurazione pensionistica e di invalidità con la Legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità ZPIZ-1 che è entrata in vigore il 1° gennaio 2000.

La continuazione della riforma pensionistica, avviata già nel 1996, è stata realizzata con la nuova legislazione sulle pensioni (ZPIZ-2) che è diventata esecutiva il 1° gennaio 2013 e ha cambiato in larga misura la regolamentazione finora esistente in questo settore.

Che cos’è l'assicurazione pensionistica e di invalidità obbligatoria

L'inclusione nella assicurazione pensionistica e di invalidità, che fa parte della previdenza sociale, significa la realizzazione del diritto costituzionale alla sicurezza sociale garantito dall'Articolo 50 della Costituzione della Repubblica di Slovenia. Lo Stato regola l’assicurazione sanitaria obbligatoria, pensionistica, di invalidità e le altre assicurazioni sociali, e ne assicura il loro funzionamento.

L’assicurazione pensionistica e di invalidità in Slovenia è obbligatoria ed uguale per tutti gli assicurati. Gli assicurati alla assicurazione pensionistica e di invalidità sono i lavoratori in rapporto lavorativo nelle organizzazioni e presso altri datori di lavoro, i privati che svolgono un lavoro indipendente di attività commerciale o professionale, gli agricoltori e i membri delle loro fattorie e altre persone che svolgono determinate attività che sono la base per la assicurazione obbligatoria.

Con l'inserimento nell’assicurazione pensionistica e di invalidità si assicurano i diritti di vecchiaia, di invalidità e in caso di morte, pagando i contributi e secondo i principi di mutualità e di solidarietà.

Regolamento

Col 1°/1/ 2013 è entrata in vigore la Legge sull’assicurazione pensionistica e di invalidità (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 96/12, qui di seguito: ZPIZ-2).

Definizione di disabilità secondo la ZPIZ-2

La definizione di disabilità è argomentata nel primo Articolo della Convenzione internazionale del lavoro, n. 159, in cui si indica come persona "disabile" qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale. Nello stesso modo viene definito il concetto di "disabile" nella Raccomandazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro n. 168. La definizione di disabilità considera l'insieme delle capacità lavorative generali e professionali della persona assicurata. La definizione assoluta di disabilità significa che si stabilisce la disabilità come perdita della capacità redditizia (per qualsiasi lavoro organizzato) e la riduzione o la perdita di capacità professionali per lo svolgimento della sua professione, in cui hanno una particolare importanza il livello di istruzione professionale, le qualifiche supplementari, le esperienze di lavoro e la possibilità di riabilitazione professionale.

La disabilità è il risultato di cambiamenti delle condizioni di salute che non possono essere eliminati con una cura o riabilitazione medica. Come propria professione viene considerato il lavoro nel posto di lavoro in cui l’assicurato lavora o l’attività sulla base del quale è assicurato e tutti i lavori che corrispondono alle capacità fisiche e mentali della persona assicurata per il quale ha una istruzione professionale adeguata, una qualifica supplementare ed esperienze lavorative richieste per alcuni lavori in conformità con le Leggi o con i contratti collettivi.

Per la determinazione della invalidità ai sensi dell'Articolo 63 della ZPIZ-2, oltre alla definizione della loro professione, è importante anche la definizione di capacità di lavoro residua ai sensi dell'Articolo 64 della ZPIZ-2 che viene riscontrata con la II e III categoria di invalidità.

Secondo la ZPIZ-2 viene definito come altro posto di lavoro il posto di lavoro in cui l'assicurato può lavorare in base alla propria capacità di lavoro rimanente. Deve essere adeguato allo stato di salute della persona assicurata, ovvero alla natura dei cambiamenti nel suo stato di salute, per non peggiorare la sua invalidità. La scelta di un altro posto di lavoro dipende principalmente da:

  • valutazione della capacità rimanente di lavoro,
  • istruzione generale e professionale, esperienze di lavoro, qualità personali, disposizioni per un determinato lavoro dell’assicurato,
  • condizioni di lavoro presso il datore di lavoro, attrezzature nel posto di lavoro e adeguatezza dell'ambiente di lavoro.

Se l'assicurato prima del trasferimento si abilita alla riabilitazione professionale per un altro lavoro, allora è questo il posto di lavoro che viene considerato adeguato.

Secondo la ZPIZ-2 l’invalidità viene classificata in tre categorie:

  • 1° categoria - se l'assicurato non è più in grado di svolgere un'attività redditizia organizzata o non è in grado di svolgere la sua professione e non ha alcuna capacità di lavoro rimanente;
  • 2° categoria - se la capacità della persona assicurata per svolgere la sua professione sono ridotte del 50% o più;
  • 3° categoria - se la persona assicurata non è più in grado di lavorare a tempo pieno, ma può svolgere un determinato lavoro a metà del tempo pieno, di almeno quattro ore al giorno, ovvero se la capacità lavorativa della persona assicurata per la sua professione è ridotta a meno del 50% o se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione a tempo pieno ma non è in grado di lavorare nel posto di lavoro in cui lavora.

La disabilità per il lavoratore autonomo, il partner e gli agricoltori viene conferita se non è più in grado di svolgere l’attività a tempo pieno in base al quale è assicurato.

L’assicurato che non è incluso in una assicurazione obbligatoria può chiedere che nella valutazione dell’invalidità si consideri il lavoro o l’attività in base al quale è stato assicurato per almeno un anno negli ultimi due anni prima del verificarsi della invalidità.

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