I beneficiari di prestazioni pensionistiche e di invalidità residenti all'estero devono presentare una volta all'anno all'Istituto un certificato attestante la loro esistenza in vita. Il certificato deve essere certificato dall'ente statale o amministrativo competente del Paese di residenza o da un istituto di previdenza straniero.
A tal fine, una volta all'anno l'Istituto invia un modulo ai beneficiari residenti all'estero e per i quali l'Istituto non ha potuto ottenere dati mediante scambio elettronico di dati tra istituti di previdenza e invalidità all'estero; il modulo deve essere compilato, debitamente autenticato e bisogna restituire l'originale all'Istituto.
L'Istituto invia in genere il modulo ai beneficiari all'inizio di ottobre. Devono restituirlo all'Istituto entro dicembre dello stesso anno civile.
Se l'Istituto non riceve in tempo il certificato autenticato che dimostri che il beneficiario è in vita, deve sospendere il pagamento della prestazione fino al ricevimento del modulo richiesto.