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Unione europea

Informazioni generali sulle norme dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (previdenziali)

Campo di applicazione personale del Regolamento n. 883/2004

Paesi soggetti alle norme di sicurezza sociale dell'UE in materia di sicurezza sociale

Quali diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e di invalidità possono essere esercitati ai sensi del Regolamento n. 883/2004?

Dove presentare la richiesta per far valere i diritti derivanti dall'Assicurazione pensionistica e di invalidità derivanti da Stati membri?

Considerazione del periodo di assicurazione maturato negli Stati membri

Valutazione della pensione

Pagamento delle pensioni e di altre prestazioni in altri Stati membri

Modifiche che il beneficiario della pensione o di altre prestazioni deve comunicare all'ente pagante la pensione

 

Informazioni generali sulle norme dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (previdenziali)

Se si ha svolto un'attività lavorativa o si ha risieduto anche in altri Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi SEE o in Svizzera, si possono esercitare i diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e di invalidità in Slovenia sulla base del Regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e di attuazione del Regolamento (CE) n. 987/2009.

 

La Repubblica di Slovenia, in quanto membro dell'UE, regola autonomamente il sistema assicurativo pensionistico e di invalidità. Alle stesse condizioni dei cittadini sloveni, i diritti derivanti da questo sistema possono essere esercitati anche dai cittadini di altri Stati membri e dai cittadini di Paesi terzi per i quali vale il Regolamento n. 883/2004. I cittadini sloveni in altri Stati membri possono allo stesso modo esercitare i loro diritti derivanti dall'Assicurazione pensionistica e di invalidità alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro.

 

Campo di applicazione personale del Regolamento n. 883/2004

Per quanto riguarda la validità personale, il Regolamento n. 883/2004 si riferisce a:

  • cittadini di uno degli Stati membri
  • apolidi o profughi con residenza permanente in uno degli Stati membri
  • i familiari che hanno diritti nei confronti secondo gli assicurati
  • i cittadini di Paesi terzi e i loro familiari che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro e il loro status non è limitato esclusivamente a un singolo Stato membro.

 

Paesi soggetti alle norme di sicurezza sociale dell'UE in materia di sicurezza sociale

Il Regolamento n. 883/2004 si applica agli Stati membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Åland), Francia (compresi i dipartimenti d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, St. Pierre et Miquelon), Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Germania, Paesi Bassi, Portogallo (comprese le regioni autonome delle Azzorre e Madeira), Spagna (comprese le Isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Regno Unito (escluse l'isola di Man e le Isole del Canale), Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia, Romania, Bulgaria, Croazia e Slovenia. Il Regolamento si applica anche ad alcuni Paesi non membri UE: Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.

 

Quali diritti derivanti dall'Assicurazione pensionistica e di invalidità possono essere esercitati ai sensi del Regolamento n. 883/2004?

Nella Repubblica di Slovenia, in base al Regolamento n. 883/2004 si può esercitare il diritto a una pensione di vecchiaia, anticipata, di invalidità, di reversibilità vedovile e per i superstiti e il diritto a un'indennità di assistenza e cure.

 

Ciascuno Stato membro decide in merito ai diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e di invalidità in base alla propria legislazione nazionale. Poiché le condizioni per acquisire il diritto alla pensione variano da Paese a Paese, non è necessario ottenere il diritto alla pensione contemporaneamente in tutti i Paesi in cui siete stati assicurati.

 

Se una richiesta è stata respinta in un determinato Paese perché le condizioni per la pensione non erano ancora state soddisfatte, si può presentare una nuova richiesta ed esercitare i propri diritti alla pensione quando le condizioni vengono soddisfatte. Il Regolamento n. 883/2004 consente inoltre di rinviare l'esercizio del diritto alla pensione di vecchiaia in un determinato Stato membro e di esercitarne il diritto solo nel Paese scelto.

 

Gli Stati membri hanno criteri diversi per la classificazione in categorie delle persone inabili o parzialmente inabili al lavoro. Pertanto, è possibile acquisire il diritto a una pensione di invalidità in uno Stato membro e in un altro Paese no, oppure ottenerlo successivamente se la vostra salute peggiora.

 

Dove presentare la richiesta per far valere i diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e di invalidità derivanti da Stati membri?

La richiesta di pensione viene presentata all'istituto competente nello Stato membro di residenza permanente o presso l'istituto competente nello Stato membro la cui legislazione era stata utilizzata per ultima per voi.

 

Se la richiesta di pensione viene presentata in uno Stato membro, l'istituto competente di quel Paese inoltra la richiesta anche agli altri Paesi in cui avete lavorato o eravate assicurati. Ciò non si applica se si richiede un rinvio del riconoscimento del diritto a una pensione di vecchiaia in un determinato Stato membro.

 

Le persone che risiedono in Slovenia possono presentare la richiesta presso qualsiasi unità regionale dell'Istituto di assicurazione pensionistica e di invalidità di Slovenia e presso la sede dello stesso Istituto a Lubiana.

 

La richiesta deve esplicitamente contenere le informazioni sul periodo contributivo maturato nello Stato membro e fornire i documenti comprovanti. Se non si dispone di prove, è necessario fornire informazioni cronologiche complete sull'impiego, il nome del datore di lavoro e il luogo di lavoro. Se si desidera posticipare l'esercizio del diritto alla pensione di vecchiaia derivante da un altro Stato membro a una data successiva, bisogna esplicitamente precisarlo nella domanda.

 

Sulla base della richiesta, l'Istituto sloveno per l'assicurazione pensionistica e l'invalidità avvierà la procedura per il riconoscimento del diritto o inoltrerà le richieste pertinenti ad altri Stati membri.

 

Considerazione del periodo di assicurazione maturato negli Stati membri

Il Regolamento n. 883/2004 consente alle persone che hanno lavorato o erano assicurate in più Stati membri di soddisfare le condizioni prescritte per acquisire il diritto alla pensione sommando i periodi di assicurazione.

 

I periodi di assicurazione maturati negli Stati membri vengono sommati tra loro solo se i periodi cronologici non si sovrappongono. I periodi che si sovrappongono vengono considerati una sola volta.

 

Il periodo di assicurazione maturato in ciascuno Stato membro viene preso in considerazione solo per il periodo comunicato e confermato secondo le modalità concordate dall'istituto competente di ciascuno Stato membro.

 

Valutazione della pensione

Se le condizioni per ottenere il diritto a una pensione o ad altre prestazioni sono soddisfatte solo sommando i periodi di assicurazione maturati negli Stati membri, la pensione è valutata in proporzione.

 

La parte proporzionale della pensione viene valutata calcolando innanzitutto l'importo teorico della pensione che spetterebbe se l'intero periodo di assicurazione fosse stato maturato nello Stato membro che valuta la pensione. Tale importo viene quindi moltiplicato per il numero di mesi di assicurazione maturati nel Paese che valuta la pensione e diviso per il numero totale di mesi di assicurazione completati in tutti gli Stati membri. Nel calcolare la parte proporzionale della pensione, l'istituto competente tiene conto esclusivamente degli stipendi o delle basi assicurative ai sensi della legislazione del Paese che valuta la pensione.

 

Se sono soddisfatte anche le condizioni per il riconoscimento del diritto a una pensione autonoma (pensione senza tener conto del periodo di assicurazione negli altri Stati membri), vengono effettuati due calcoli. Viene calcolata la pensione autonoma e la parte proporzionale della pensione. Dopo aver confrontato gli importi della pensione autonoma e la parte proporzionale della pensione, viene corrisposto l'importo più elevato.

 

Se non soddisfate le condizioni in tutti gli Stati membri in cui avete maturato il periodo assicurativo contemporaneamente, il calcolo della parte proporzionale della pensione non tiene conto del periodo assicurativo maturato nei Paesi in cui le condizioni per il diritto alla pensione non sono soddisfatte, tranne se la considerazione di questi periodi consente una valutazione della pensione più elevata.

 

Di norma, se si ha maturato meno di un anno di assicurazione in uno Stato membro, non si può esercitare il proprio diritto alla pensione in tale Paese. In tal caso, questo periodo di assicurazione sarà a carico degli istituti assicurativi competenti negli altri Stati membri in cui avete maturato più di un anno di assicurazione. In alcuni Paesi, il diritto alla pensione può essere ottenuto, a determinate condizioni, anche sulla base di un periodo inferiore a un anno. Questi periodi non sono quindi a carico di altri Stati membri.

 

Pagamento delle pensioni e di altre prestazioni in altri Stati membri

Le pensioni riconosciute in ciascuno Stato membro possono essere corrisposte da un altro Stato membro in cui risiede il beneficiario.

 

Modifiche che il beneficiario della pensione o di altre prestazioni deve comunicare all'ente pagante la pensione

Le disposizioni di Legge impegnano i beneficiari della pensione e i proponenti le richieste a notificare il prima possibile qualsiasi modifica che potrebbe influire sul diritto a una pensione o ad altre prestazioni e sull'ammontare dell'importo della prestazione.

 

Notificando tempestivamente le modifiche, è possibile evitare pagamenti in eccesso e, di conseguenza, la restituzione di benefici indebitamente versati.

 

I beneficiari di pensioni e di altre prestazioni o i proponenti delle richieste possono informare qualsiasi unità dell'Istituto di assicurazione pensionistica e invalidità di Slovenia. In particolare, si consiglia di comunicare le seguenti modifiche:

  • ripresa del lavoro o dell'attività autonoma;
  • per il beneficiario di una pensione di reversibilità per i superstiti dopo il compimento del 15° anno di età - la cessazione del corso di studi, l'inizio di un rapporto di lavoro;
  • il riconoscimento del diritto alla pensione, rivalutazione della pensione o ritiro della pensione da parte dell'ente di un altro Paese;
  • cambio di residenza permanente;
  • altre modifiche che potrebbero incidere sul diritto alla pensione e su altre prestazioni, o sul suo importo.

 

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