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Inclusione dei lavoratori nell'assicurazione sociale obbligatoria nella RS

Un lavoratore subordinato aderisce all'assicurazione sociale obbligatoria nella RS in base ad un impiego in un altro Stato membro dell'UE in conformità con le Leggi applicabili sull'inclusione nell'assicurazione sociale obbligatoria ibasato su un impiego nel territorio della RS:

  • assicurazione pensionistica e di invalidità obbligatoria
  • assicurazione malattia obbligatoria
  • assicurazione per il congedo parentale
  • assicurazione in caso di disoccupazione.

I contribuenti per la presentazione dell'iscrizione e della cancellazione dell'assicurazione e per il pagamento dei contributi

L'Articolo 21 del Regolamento di esecuzione stabilisce gli obblighi di un datore di lavoro con sede legale o sede commerciale al di fuori dello Stato membro competente (il datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione applicabile ai suoi lavoratori, in particolare l'obbligo di pagamento dei contributi previsto da tale normativa, come se avesse la propria sede legale o sede commerciale nello Stato membro competente), ma la legislazione slovena definisce come contribuente per i contributi l'assicurato, perché in questi casi il datore di lavoro non è il pagatore dei contributi e non può essere il contribuente a presentare l'iscrizione all'assicurazione e per il pagamento dei contributi.

 

Ai sensi dell'Articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, il datore di lavoro, che non ha una sede commerciale nello Stato membro la cui legislazione si applica, e il dipendente possono mettersi d'accordo che il dipendente adempia ai suoi obblighi di pagamento dei contributi per conto del datore di lavoro e ciò non influisce sugli obblighi fondamentali del datore di lavoro. Il datore di lavoro informa di tale accordo l'istituzione competente di tale Stato membro.

 

Nella legislazione slovena in vigore nel settore delle assicurazioni sociali, gli assicurati sono anche definiti come contribuenti di tutti i contributi obbligatori quando sono impiegati presso un datore di lavoro che non ha una sede nella RS, il che significa che come regola generale viene assunto il metodo di pagamento dei contributi che secondo il regolamento di esecuzione vale come eccezionale.

Il pagamento dei contributi previdenziali e delle tasse e la comunicazione dei dati sui salariali per i lavoratori assicurati

Le persone impiegate presso un datore di lavoro in un altro Stato membro dell'UE pagano da sole tutti i contributi previdenziali (contributi dell'assicurato e del datore di lavoro per tutti i contributi previdenziali obbligatori). Il calcolo dei contributi dagli stipendi e dagli altri introiti ricevuti nel mese precedente deve essere presentato all'autorità fiscale competente entro e non oltre il 15 del mese per il mese precedente, in conformità con la Legge applicabile sul modulo Dichiarazione dei contributi per i lavoratori presso datori di lavoro stranieri (sul sito web Contributi previdenziali) e pagare i contributi previdenziali entro il 20 del mese per il mese precedente.

 

Per queste persone la base imponibile per il pagamento dei contributi è lo stipendio che ricevono dal datore di lavoro di un altro Stato membro. Tutti gli altri introiti derivanti da questo impiego sono trattati in conformità con le normative della RS che regolano il pagamento dei contributi di sicurezza sociale e delle tasse.

 

Di norma, l'assicurato paga per conto proprio i contributi dei sottoconti di pagamento prescritti avente come riferimento il proprio codice fiscale. Se fornisce tutte le informazioni di pagamento al datore di lavoro straniero, il datore di lavoro può effettuare il pagamento ma in relazione al numero di riferimento, il pagamento ricevuto viene registrato come se fosse stato pagato dallo stesso assicurato.

 

L'amministrazione fiscale slovena (FURS) trasmette i dati sugli stipendi, le indennità salariali e i contributi versati per queste persone per l'anno civile precedente, utilizzati per il calcolo della base pensionistica e il riconoscimento dei diritti all'assicurazione pensionistica e di invalidità, in conformità con le norme sul registro della evidenza degli assicurati e dei beneficiari dei diritti derivanti dall'assicurazione pensionistica e di invalidità.

Prova di occupazione lavorativa in un altro Stato membro dell'UE

L'impiego presso un datore di lavoro in un altro Stato membro è comprovato da quella persona mediante un contratto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro con questo datore di lavoro al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dall'assicurazione, deve essere comprovata da questa persona con un documento del datore di lavoro sulla risoluzione del contratto di lavoro.

 

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