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Inserimento dei lavoratori autonomi nell'assicurazione sociale obbligatoria

Le persone residenti nella RS che esercitano un'attività autonoma nella RS e allo stesso tempo sono lavoratori autonomi in un altro Stato membro dell'UE (persone di cui all'Articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento 883/2004)

Le persone che risiedono nella RS e che svolgono una parte significativa dell'attività di lavoro autonomo pure registrato nella RS sono già incluse secondo i regolamenti nella RS nella:

  • assicurazione pensionistica e di invalidità obbligatoria;
  • assicurazione malattia obbligatoria;
  • assicurazione per il congedo parentale;
  • assicurazione in caso di disoccupazione.

 

La registrazione del lavoro autonomo in un altro Stato membro non pregiudica l'obbligo assicurativo nella RS, poiché l'assicurazione è stabilita sulla base del lavoro autonomo creato nella RS (lavoro autonomo registrato) a tempo pieno secondo le norme della ZPIZ-2. Non esistono inoltre condizioni per l'assicurazione indipendente in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto il pagamento dei contributi derivanti dalle attività registrate nella RS copre anche i casi assicurativi di infortuni sul lavoro e malattie professionali che si verificherebbero durante il lavoro autonomo in un altro Stato membro.

 

Nel campo dell'assicurazione sanitaria si applica la regola: se una persona nella RS è assicurata come lavoratore autonomo e ha un lavoro autonomo dichiarato a tempo pieno all'estero, il contributo per l'assicurazione sanitaria obbligatoria viene pagato dalla base assicurativa come definito per l'assicurazione obbligatoria pensionistica e di invalidità per i lavoratori autonomi. Se una persona svolge diverse attività, in conformità con la Legge sull'assicurazione pensionistica e di invalidità e la Legge sull'imposta sul reddito personale, tutti i redditi derivanti da tutte le attività dichiarate dalla persona vengono presi in considerazione quando si determina la base assicurativa per il pagamento dei contributi. Per effetto dell'accumulo di tutti i redditi in un'unica base assicurativa, anche i contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria in caso di svolgimento di più attività differenti vengono calcolati e pagati sulla base determinata in questo modo, ossia tramite le aliquote e le basi imponibili come sono determinate per gli assicurati che sono lavoratori autonomi. In questo caso non viene stabilita alcuna assicurazione indipendente in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Le persone non residenti nella RS che esercitano un'attività autonoma nella RS e allo stesso tempo sono lavoratori autonomi in un altro Stato membro dell'UE (persone di cui all'Articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento 883/2004)

L'assicurazione obbligatoria sulla base di un'attività registrata nella RS viene stabilita anche per una persona che non risiede nella RS ma ha qui un centro di interessi di attività; la presentazione della prova dell'iscrizione del lavoro autonomo in un altro Stato membro serve principalmente a determinare la legislazione applicabile. Il rapporto assicurativo nasce sulla base delle attività registrate nella RS, indipendentemente dalla residenza.

 

Se con la cancellazione dal registro pertinente cessa lo svolgimento dell'attività nella RS e la persona ha ancora un'attività di lavoro autonomo registrata in un altro Stato membro, la determinazione della legislazione applicabile viene riesaminata e se la legislazione della RS non si applica più, l'assicurazione nella RS cessa. Il modulo A1 viene annullato, gli istituti di assicurazione nei Paesi in cui l'attività è ancora registrata vengono avvisati.

Dimostrazione di lavoro autonomo in un altro Stato membro dell'UE

Il lavoro autonomo e lo status di partner-dirigente è comprovato da un estratto dal registro delle imprese estero.

Pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi assicurati

I contributi sono calcolati e pagati dagli stessi assicurati, che sono anche contribuenti indipendenti ai sensi della legislazione vigente della RS.

 

La base assicurativa è determinata in conformità con le disposizioni della ZPIZ-2 nello stesso modo in cui è determinata per le persone con un'attività lavorativa autonoma (lucrativa o professionale) registrata nella RS. La base assicurativa è il profitto derivante dalle attività registrate nella RS e dal lavoro autonomo in un altro Stato membro, sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi sui redditi delle attività presentata dall'assicurato residente della RS all'autorità fiscale. Se l'attività di lavoro autonomo è registrata in più di uno Stato membro, per determinare la base assicurativa si tiene conto della somma dei redditi provenienti dalle attività di lavoro autonomo in tutti gli Stati membri che era la base della tassazione.

 

I contributi per gli assicurati lavoratori autonomi vengono pagati dalla persona assicurata (o in pratica molto spesso dal suo rappresentante, ad es. un servizio contabile) presentando il calcolo dei contributi all'autorità fiscale (FURS) e dichiarando il reddito separatamente sul modulo di dichiarazione prescritto a causa dell'accertamento dell'anticipo dell'imposta sul reddito personale. Sulla base della dichiarazione presentata per l'accertamento dell'acconto dell'imposta sul reddito, il FURS stabilirà con un certificato l'anticipo dell'imposta sul reddito. L'assicurato paga per conto proprio i contributi dei sottoconti di pagamento prescritti avente come riferimento il proprio codice fiscale.

Pagamento dei contributi in base al lavoro autonomo per l'assicurazione obbligatoria a tempo pieno

I contributi vengono calcolati e pagati dagli assicurati stessi. Secondo l'assicurazione stabilita per una parte proporzionale del lavoro a tempo pieno, anche l'importo della base assicurativa mensile viene calcolato di conseguenza (in conformità con la legislazione vigente della RS).

 

La base assicurativa è determinata nello stesso modo in cui è determinata per le persone con un'attività lucrativa o professionale registrata nella RS sulla base dell'Articolo 145 della ZPIZ-2. La base imponibile per determinare la base assicurativa è il reddito da lavoro autonomo in un altro Stato membro, sulla base di una dichiarazione dei redditi derivanti da una attività presentata all'autorità fiscale dall'assicurato residente nella RS. Se l'attività di lavoro autonomo è registrata in più di uno Stato membro, per determinare la base assicurativa si tiene conto della somma dei redditi provenienti dalle attività di lavoro autonomo in tutti gli Stati membri che era la base della tassazione.

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