Svolgimento di lavori o attività in diversi Stati membri dell'UE - determinazione della legislazione sulle assicurazioni ai sensi dei regolamenti dell'UE
Nel Titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento di base) c'è una determinata norma secondo cui una persona che svolge un lavoro o un'attività in due o più Stati membri dell'Unione europea è inclusa nell'assicurazione sociale obbligatoria solo in uno Stato membro dell'Unione europea (il cosiddetto "lavoro simultaneo"). Sono stabilite regole di coordinamento per determinare la Legge dello Stato membro dell'Unione europea applicabile a quella persona, il che significa che tutti i contribuenti devono richiedere l'assicurazione sociale obbligatoria e pagare i contributi di tutti gli introiti derivanti dal lavoro o dalle attività solo in quel Paese la cui legislazione si applica in base a tali norme. Nel Regolamento (CE) 987/2009 (regolamento di esecuzione) vengono stabilite le norme di attuazione e le procedure per l'attuazione delle norme stabilite nel regolamento di base.
I regolamenti menzionati sono validi e sono direttamente applicabili dal 1° maggio 2010 in poi, mentre le linee guida per l'applicazione uniforme delle disposizioni della legislazione della Repubblica di Slovenia (Linee guida) chiariscono il collegamento tra le disposizioni dei regolamenti e la legislazione della Repubblica di Slovenia.
Qui viene chiarito l'uso del Regolamento (CE) di base n. 883/2004 e del Regolamento di esecuzione (CE) 987/2009 in relazione alla legislazione della Repubblica di Slovenia (di seguito: RS) per l'inclusione nell'assicurazione sociale obbligatoria, quando si stabilisce l'uso della legislazione della RS.
Inscrizione dei lavoratori dipendenti nell'assicurazione sociale obbligatoria della Repubblica di Slovenia (RS)
La persona impiegata viene iscritta all'assicurazione sociale obbligatoria nella Repubblica di Slovenia sulla base del rapporto di lavoro svolto in un'altro Stato membro dell'UE in conformità (secondo) alle leggi per l'inserzione (inclusione) nell'assicurazione sociale obbligatoria sulla base del rapporto di lavoro nel territorio della Repubblica di Slovenia:
- assicurazione pensionistica e di invalidità obbligatoria;
- assicurazione sanitaria (malattia) obbligatoria;
- assicurazione obbligatoria per le cure parentali;
- assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Gli obbligati alla presentazione ed alla disdetta dell'assicurazione ed al pagamento dei contributi
Nonostante la norma dell'articolo 21 del regolamento di attuazione che definisce gli obblighi del datore di lavoro con la sede legale o l'unità aziendale al di fuori dello Stato membro competente (il datore di lavoro adempie a tutti gli obblighi definiti dalla legislazione applicabile ai suoi dipendenti, in particolare l'obbligo di versare i contributi previsti da questa normativa, come se avesse la sede legale o l'unità aziendale nello Stato membro competente), la legislazione slovena definisce quale contribuente l’assicurato, poiché in tal caso il datore di lavoro non è contribuente e non può essere l’obbligato alla presentazione dell'iscrizione all’assicurazione e al pagamento del contributo.
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di attuazione, il datore di lavoro che non ha un’unità aziendale nello Stato membro la cui legislazione è applicabile, e un lavoratore dipendente possono convenire che il lavoratore adempia ai suoi obblighi relativi al pagamento dei contributi per conto del datore di lavoro, il che non pregiudica gli obblighi fondamentali del datore di lavoro. Il datore di lavoro informa l'autorità competente di tale Stato membro in merito a tale accordo.
Nell'attuale legislazione slovena riguardante l'assicurazione sociale, gli assicurati stessi sono definiti quali paganti di tutti i contributi obbligatori quando sono alle dipendenze di un datore di lavoro che non ha sede nella Repubblica di Slovenia, cioè che, di norma, viene determinata una modalità di pagamento dei contributi che secondo il regolamento di attuazione altrimenti sarebbe considerata un'eccezione.
Pagamento dei contributi previdenziali e fiscali e comunicazione dei dati salariali per gli assicurati dipendenti
Le persone impiegate da un datore di lavoro in un altro Stato membro dell'UE, pagano loro stesse tutti i contributi di previdenza sociale (i contributi dell'assicurato e del datore di lavoro per tutte le assicurazioni sociali obbligatorie). Il calcolo dei contributi, relativi alle retribuzioni e alle altre prestazioni percepite nel mese precedente si deve presentare all'autorità fiscale entro il 15 del mese relativo al mese precedente, in conformità con la legislazione applicabile, sul modulo Calcolo dei contributi per i dipendenti di datori di lavoro stranieri (sul sito web Contributi previdenziali) e versare i contributi previdenziali entro il 20 del mese relativo al mese precedente.
Per queste persone, la base per il pagamento del contributo è lo stipendio percepito dal datore di lavoro dell'altro Stato membro. Tutte le altre prestazioni derivanti da questo impiego sono trattate conformemente alle norme della Repubblica di Slovenia che regolano il pagamento dei contributi previdenziali e delle tasse.
Di norma, la persona assicurata stessa è tenuta a versare i contributi sui sottoconti di pagamento prescritti con un riferimento contenente il suo codice fiscale. Se trasmette tutte le informazioni sul pagamento al datore di lavoro straniero, quest'ultimo può effettuare pagamento, ma secondo la notifica il pagamento ricevuto sarà registrato come se l’assicurato lo avesse pagato lui stesso.
In conformità con le norme sul registro degli assicurati o dei beneficiari dei diritti dall'assicurazione pensionistica e d'invalidità, i dati sui salari, sulle compensazioni salariali e sui contributi versati per dette persone per il precedente anno solare, che vengono utilizzati per calcolare la base pensionistica e riconoscere i diritti dell'assicurazione pensionistica e di invalidità, vengono forniti dall'Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia (FURS).
Le prove di lavoro in un altro Stato membro dell’UE
La prova del rapporto di lavoro presso un datore di lavoro in un altro Stato membro viene dimostrata con il contratto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro con questo datore di lavoro viene comprovata dall'atto di risoluzione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro al momento della presentazione della disdetta dell'assicurazione.
Inscrizione dei lavoratori indipendenti all'assicurazione sociale obbligatoria
Persone residenti nella Repubblica di Slovenia e svolgenti un lavoro indipendente nella Repubblica di Slovenia e, contemporaneamente lavoratori indipendenti in un altro Stato membro dell'UE (persone di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento 833/2004)
Secondo la normativa della Repubblica di Slovenia, le persone residenti nella Repubblica di Slovenia e svolgenti una parte significativa dell'attività indipendente registrata nella Repubblica di Slovenia sono già incluse in:
- assicurazione pensionistica e di invalidità obbligatoria;
- assicurazione sanitaria (malattia) obbligatoria;
- assicurazione obbligatoria per le cure parentali;
- assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
La registrazione di un'attività indipendente in un altro Stato membro non pregiudica l'obbligo assicurativo nella Repubblica di Slovenia, poiché, secondo le disposizioni della legge ZPIZ-2, l'assicurazione viene stabilita sulla base del lavoro autonomo attuato nella Repubblica di Slovenia (attività indipendenti registrate) per l'intero periodo assicurativo. Non sussistono nemmeno le condizioni per un'assicurazione indipendente in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale, poiché il pagamento dei contributi delle attività registrate nella Repubblica di Slovenia copre anche i casi assicurativi di infortuni sul lavoro e malattie professionali che si verificherebbero durante lo svolgimento di attività autonoma in un altro Stato membro.
Nell'ambito dell'assicurazione sanitaria vale la regola: se un lavoratore autonomo ha l'assicurazione sanitaria nella Repubblica di Slovenia e ha un’attività autonoma a tempo pieno registrata anche all'estero, il contributo per l'assicurazione sanitaria obbligatorio viene pagato dalla base assicurativa, come determinato per gli assicurati l'assicurazione pensionistica e d'invalidità obbligatoria dei lavoratori indipendenti. In caso in cui una persona svolge più attività diverse, tutti i redditi derivanti da tutte le attività registrate vengono presi in considerazione nel determinare la base assicurativa per il pagamento dei contributi ai sensi della legge sull'assicurazione pensionistica e d'invalidità e della legge sull'imposta sul reddito. Rispetto al cumulo di tutti i redditi in un'unica base assicurativa, in caso di svolgimento di più diverse attività anche i contributi per l'assicurazione sanitaria obbligatoria vengono calcolati e pagati dalla base così determinata, vale a dire secondo le tariffe e la base determinata per gli lavoratori autonomi assicurati. In questo caso non è istituita un'assicurazione indipendente per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Persone non residenti nella Repubblica di Slovenia e svolgenti un lavoro indipendente nella Repubblica di Slovenia e contemporaneamente lavoratori indipendenti in un altro Stato membro dell'UE (persone di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del Regolamento 833/2004)
Per una persona senza residenza ma con centro d'interesse dell'attività nella Repubblica di Slovenia, l'assicurazione obbligatoria viene stabilita sulla base dell'attività registrata nella Repubblica di Slovenia e la presentazione della prova della registrazione dell'attività autonoma in un altro Stato membro serve innanzitutto per determinare la legislazione applicabile. Il rapporto assicurativo viene stabilito sulla base dell'attività registrata nella Repubblica di Slovenia, indipendentemente dalla residenza.
Se l'attività svolta viene cancellata dal relativo registro nella Repubblica di Slovenia, la persona ha invece sempre un'attività indipendente registrata in un altro Stato membro, la determinazione della legislazione applicabile viene rivalutata e, se la legislazione slovena non è più applicabile, l'assicurazione nella Repubblica di Slovenia cessa di esistere. Viene annullato il modulo A1 e avvisate le compagnie assicurative negli stati in cui l'attività è ancora registrata.
Comprovazione del lavoro indipendente in un altro Stato membro dell'UE
Il lavoro indipendente e lo status di socio amministratore sono comprovati da un estratto dal registro delle imprese ossia dal registro giudiziario estero.
Pagamento dei contributi previdenziali per gli assicurati autonomi
I contributi vengono calcolati e pagati dagli assicurati stessi che sono, secondo la legislazione vigente della Repubblica di Slovenia, anche obbligati indipendenti per il pagamento dei contributi.
La base assicurativa viene determinata secondo le disposizioni della legge ZPIZ-2 nello stesso modo in cui viene determinata per le persone che svolgono un'attività autonoma (remunerativa o professionale) registrata nella Repubblica di Slovenia. La base assicurativa è il profitto derivante dall'attività registrata nella Repubblica di Slovenia e dall'attività autonoma in un altro Stato membro, sulla base dei dati della dichiarazione dei redditi da attività presentata dall'assicurato - residente della Repubblica di Slovenia all'autorità fiscale. Se l'attività di lavoro autonomo è registrata in più Stati membri, per determinare la base assicurativa viene presa in considerazione la somma dei redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo in tutti gli Stati membri costituente la base imponibile.
I contributi per gli assicurati indipendenti vengono versati in modo che l'assicurato (ossia nella pratica, nella maggior parte dei casi, il suo mandatario, ad esempio il servizio contabilità) presenti la dichiarazione dei contributi all'Amministrazione fiscale (FURS), e per l'imposizione di tasse dichiari inoltre separatamente i redditi (sull'apposito modulo di dichiarazione). Sulla base della dichiarazione per l'accertamento dell'imposta sul reddito anticipata, l'Amministrazione fiscale (FURS) accerta con una decisione sull'acconto d'imposta. L'assicurato stesso versa i contributi sui sottoconti di pagamento prescritti con riferimento comprendente il suo codice fiscale.
Pagamento dei contributi in base al lavoro autonomo per l'assicurazione obbligatoria fino a tempo pieno
I contributi vengono calcolati e pagati dagli assicurati stessi. Rispetto all'assicurazione stabilita per la parte proporzionale del tempo pieno di lavoro, viene calcolato di conseguenza anche l'importo della base assicurativa mensile (in conformità con la legislazione applicabile della Repubblica di Slovenia).
La base assicurativa viene determinata nello stesso modo in cui viene determinata per le persone che svolgono un'attività lucrativa o professionale registrata nella Repubblica di Slovenia secondo l'articolo 145 della legge ZPIZ-2. La base assicurativa è determinata sulla base del reddito da lavoro autonomo in un altro Stato membro sulla base della dichiarazione dei redditi derivanti dall'attività che l'assicurato – residente della Repubblica di Slovenia presenta all'autorità fiscale. Se l'attività di lavoro autonomo è registrata in più Stati membri, per determinare la base assicurativa viene presa in considerazione la somma dei redditi derivanti dall'attività di lavoro autonomo in tutti gli Stati membri costituenti la base imponibile.
Emissione del modulo A1 e iter di determinazione della legislazione
L'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia (ZZZS), che rilascia il modulo A1, è responsabile della procedura per determinare la legislazione dello Stato membro competente dell'Unione Europea.
Per una persona che lavora in due o più Stati membri dell'UE per due o più datori di lavoro oppure è anche lavoratore autonomo e ha la residenza permanente nella Repubblica di Slovenia, la legislazione competente è determinata dall'assicuratore nella Repubblica di Slovenia, cioè l'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia (ZZZS). Questo processo è avviato dalla persona stessa.
La persona presenta la domanda all'Istituto di assicurazione sanitaria della Slovenia (ZZZS) per il rilascio del modulo A1 inviando il
questionario compilato circa il luogo, il metodo e l’entità del lavoro subordinato o autonomo in un altro Stato membro dell'UE all'indirizzo elettronico
dolocitev.zakonodaje@zzzs.si e allegando i giustificativi. Tali giustificativi sono in particolare: contratto di lavoro, contratto di lavoro o di prestazione di servizi, atto di nomina ad un incarico, estratto dal registro dell'attività autonoma o dello status di socio-amministratore, ecc. E, se necessario, altre prove relative al luogo di lavoro, all'ambito dell'attività o dei servizi e sul volume dei ricavi.